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Jack Russell Terrier 
Club Italia

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Via Oberdan, 2 
01017 TUSCANIA (VT)
GSM  338.4864632
  

  

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO
Art.1 Promossa dai comparenti dall'atto costitutivo è costituita l'Associazione JACK RUSSELL TERRIER CLUB ITALIA Con sede in Roma.
Art.2 Scopo dell'Associazione è quello di svolgere ogni più efficiente azione per divulgare e tutelare la razza Jack Russell Terrier . L'associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti dei partiti, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente statuto. Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'associazione: a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento del Jack Russell Terrier ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; b) organizza manifestazioni,direttamente o in collaborazione con altre società cinofile, oppure con altri enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative.
Art.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. 
Art.4 L'associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da quanti, aventi i requisiti prescritti, vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

I SOCI 
Art.5 I Soci si distinguono in ordinari, onorari et fondatori.
Art.6 Per diventare Soci ordinari bisogna fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione del Socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, di tutte le sue eventuali modifiche, l'impegno al pagamento delle quote sociali annuali previste a favore dell'Associazione, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli Organi Sociali in base allo Statuto. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può deliberare la reiezione della domanda di ammissione. Trascorse tre settimane dalla data di consegna della domanda alla sede dell'Associazione senza che il C.D. abbia reso noto il proprio parere la stessa si intende accettata. Il Segretario dell'Associazione provvede all'iscrizione del nuovo Socio nel Libro dei Soci all'atto del versamento della quota annuale. Soci onorari sono coloro che hanno particolari benemerenze nel settore delle attività cinofile e sono nominati annualmente dal C.D. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari, salvo il versamento della quota sociale annuale. Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei Soci ordinari, salvo l'obbligo di fare la domanda di ammissione.
Art.7 All'iniziative ordinarie dell'Associazione possono accedere esclusivamente i Soci, loro invitati, o invitati dell'Associazione stessa.
Art.8 La qualifica di Socio si perde per: a) recesso del Socio; b) motivata esclusione decisa dal Consiglio Direttivo; c) decadenza, quando il Socio non paga la quota sociale annuale entro due mesi dal termine dell'anno sociale e, per i Soci onorari, automaticamente per decorrenza dal terne dell'anno sociale; d) per scioglimento dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI-PATRIMONIO 
Art.9 Sono organi dell'Associazione: 
A)L'ASSEMBLEA DEI SOCI 
B)IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
C) IL PRESIDENTE 
D) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.10 Tutti i Soci, di presenza o con delega scritta senza distinzione di categoria, hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere delegatario di non più di due deleghe. I Soci che non hanno pagato la quota sociale annuale quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, anche se all'interno del periodo di tre mesi previsto dall'art.8 lett.d) conservano il diritto di partecipazione ma non il diritto di voto. L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocato dal Presidente ogni anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilancio e del programma annuale di attività. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci o su richiesta scritta del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione che sarà possibile decorsa mezz'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei voti, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 16 per lo scioglimento dell'Associazione. In caso di parità dei voti la deliberazione si intende respinta. L'Assemblea dei Soci elegge, ogni tre anni, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisore dei Conti, con un sistema di voto per cui ogni Socio può indicare solo tre dei nomi da eleggere. 
Art.11 Il C.D. è composto da quattro consiglieri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I consiglieri del Consiglio Direttivo, che per il primo mandato sono scelti fra i Soci fondatori e successivamente tra tutti i Soci, nomina nel loro seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Caso di dimissioni, nel corso del mandato triennale, di componenti il Consiglio Direttivo, il medesimo procederà alla sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni, e/o comitati con funzione consultive e promozionali per il miglior perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione. 
Art.12 Il C.D. è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri.Le riunioni del C.D. sono valide quando siano presenti la maggioranza dei consiglieri. Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto di che presiede la riunione. Il C.D. è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione atti al conseguimento degli scopi sociali. Ad esso compete approvare il bilancio consuntivo e preventivo, provvedere al reperimento degli introiti mediante la determinazione della quota sociale annua e richiedere contributi ad Enti o cercare altre risorse per fronteggiare le spese ordinarie e straordinarie prevedibili.Il Tesoriere ha ordinariamente la funzione di cassiere e cura la preparazione del bilancio annuale dell'Associazione di concerto con i consiglieri del C.D. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Art.13 Il Presidente è responsabile dell'attività dell'associazione, del suo coordinamento e della sua organizzazione, dei rapporti esterni della rispondenza delle attività, sia sul piano politico-culturale, sia sul paino economico alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.Il Presidente ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione delle iniziative. In particolare il Presidente potrà assumere obbligazioni di qualunque genere, potrà riscuotere da chiunque somme a qualsiasi titolo elargite all'Associazione e per qualunque ammontare rilasciandone liberatoria quietanza sia ai privati sia agli Enti Pubblici; potrà aprire conti correnti presso banche, istituti di credito, Amministrazione Postale e utilizzare gli eventuali scoperti che le banche, gli istituti di credito o l'Amministrazione Postale dovessero accordare; potrà emettere e girare assegni ed effetti cambiari, effettuare qualsiasi operazione bancaria e su conti correnti postali.La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. 
Art.14 Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti con un mandato elettivo di tre anni. Per il primo mandato sociale i membri del Collegio sono scelti tra i Soci fondatori e successivamente tra tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci, dopo la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, provvederà alla nomina dei cinque componenti il Collegio di cui i primi tre eletti saranno effettivi e i rimanenti supplenti. I tre membri effettivi procederanno, nel loro seno, alla nomina del Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti. La Carica dei Revisori dei Conti non comporta nessun emolumento. I Revisori dei Conti possono essere rieletti e partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del C.D.
Art. 15 Il patrimonio o fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote sociali versate dai soci e da ogni altro contributo, lascito, donazioni e simili. Finchè l'Associazione perdura il singolo Socio non può chiedere la divisione del fondo comune e se il socio cessa di aderire all'Associazione, per qualsiasi causa, non può ottenere una separata liquidazione del fondo comune sul quale perde ogni diritto. 

VARIE 
Art. 16 Per modificare lo Statuto occorre la presenza in Assemblea della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre in Assemblea il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione tutti i beni, pagate le passività, saranno devoluti ad Enti culturali o Associazioni riconosciute che svolgano attività o si prefiggano scopi analoghi a quelli perseguiti dall'Associazione. 
Art.17 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, sarà provveduto mediante regolamento.

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pagherò la quota annuale di Eu. 30,00  con Conto Corrente Postale
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