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STATUTO
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO
Art.1 Promossa dai comparenti dall'atto
costitutivo è costituita l'Associazione JACK RUSSELL TERRIER
CLUB ITALIA Con sede in Roma.
Art.2 Scopo dell'Associazione è quello di svolgere ogni
più efficiente azione per divulgare e tutelare la razza Jack
Russell Terrier . L'associazione non ha fini di lucro e la sua
attività non può subire condizionamenti dei partiti,
economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme
del presente statuto. Per il conseguimento dei fini di cui
sopra l'associazione: a) propaganda la divulgazione ed il
miglioramento del Jack Russell Terrier ed assiste, nei limiti
delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le
iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al
raggiungimento degli scopi anzidetti; b) organizza
manifestazioni,direttamente o in collaborazione con altre
società cinofile, oppure con altri enti o società
specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative.
Art.3 La durata dell'Associazione è a tempo
indeterminato. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno solare.
Art.4 L'associazione si
intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto
costitutivo e da quanti, aventi i requisiti prescritti, vi
aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nei
successivi articoli.
I SOCI
Art.5 I Soci si distinguono in
ordinari, onorari et fondatori.
Art.6 Per diventare Soci ordinari bisogna
fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. La domanda
di ammissione del Socio comporta l'accettazione di tutte le
norme del presente Statuto, di tutte le sue eventuali
modifiche, l'impegno al pagamento delle quote sociali annuali
previste a favore dell'Associazione, nonché l'obbligo di
osservare le deliberazioni fatte dagli Organi Sociali in base
allo Statuto. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile
giudizio, può deliberare la reiezione della domanda di
ammissione. Trascorse tre settimane dalla data di consegna
della domanda alla sede dell'Associazione senza che il C.D.
abbia reso noto il proprio parere la stessa si intende
accettata. Il Segretario dell'Associazione provvede
all'iscrizione del nuovo Socio nel Libro dei Soci all'atto del
versamento della quota annuale. Soci onorari sono coloro che
hanno particolari benemerenze nel settore delle attività
cinofile e sono nominati annualmente dal C.D. Essi hanno tutti
i diritti e i doveri dei soci ordinari, salvo il versamento
della quota sociale annuale. Soci fondatori sono coloro che
sono intervenuti nell'atto costitutivo. Essi hanno tutti i
diritti e i doveri dei Soci ordinari, salvo l'obbligo di fare
la domanda di ammissione.
Art.7 All'iniziative ordinarie
dell'Associazione possono accedere esclusivamente i Soci, loro
invitati, o invitati dell'Associazione stessa.
Art.8 La qualifica di Socio si perde per: a)
recesso del Socio; b) motivata esclusione decisa dal Consiglio
Direttivo; c) decadenza, quando il Socio non paga la quota
sociale annuale entro due mesi dal termine dell'anno sociale
e, per i Soci onorari, automaticamente per decorrenza dal
terne dell'anno sociale; d) per scioglimento
dell'Associazione.
ORGANI SOCIALI-PATRIMONIO
Art.9 Sono organi
dell'Associazione:
A)L'ASSEMBLEA DEI SOCI
B)IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
C) IL PRESIDENTE
D) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
Art.10 Tutti i Soci, di presenza o con
delega scritta senza distinzione di categoria, hanno diritto a
partecipare all'Assemblea dei Soci. Ogni socio ha diritto ad un
voto e può essere delegatario di non più di due deleghe. I
Soci che non hanno pagato la quota sociale annuale quindici
giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, anche
se all'interno del periodo di tre mesi previsto dall'art.8
lett.d) conservano il diritto di partecipazione ma non il
diritto di voto. L'Assemblea Generale dei Soci deve essere
convocato dal Presidente ogni anno entro il 31 marzo, per
l'approvazione dei bilancio e del programma annuale di
attività. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne
è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci o su
richiesta scritta del Consiglio Direttivo. In prima
convocazione l'assemblea è validamente costituita con la
presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione
che sarà possibile decorsa mezz'ora dalla prima, l'Assemblea
sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le
deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza
semplice dei voti, ad eccezione di quanto previsto
all'articolo 16 per lo scioglimento dell'Associazione. In caso
di parità dei voti la deliberazione si intende respinta.
L'Assemblea
dei Soci elegge, ogni tre anni, a scrutinio segreto, i
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisore
dei Conti, con un sistema di voto per cui ogni Socio può
indicare solo tre dei nomi da eleggere.
Art.11 Il C.D. è composto da quattro consiglieri che durano in
carica tre anni e possono essere rieletti. I consiglieri del
Consiglio Direttivo, che per il primo mandato sono scelti fra
i Soci fondatori e successivamente tra tutti i Soci, nomina
nel loro seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario
e un Tesoriere. Caso di dimissioni, nel corso del mandato
triennale, di componenti il Consiglio Direttivo, il medesimo
procederà alla sostituzione mediante cooptazione del primo
dei non eletti. Il Consiglio Direttivo può nominare
commissioni, e/o comitati con funzione consultive e
promozionali per il miglior perseguimento degli scopi sociali
dell'Associazione.
Art.12 Il C.D. è convocato dal Presidente o su richiesta di
almeno due consiglieri.Le riunioni del C.D. sono valide quando
siano presenti la maggioranza dei consiglieri. Ogni consigliere
ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe di voto. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità
prevale il voto di che presiede la riunione. Il C.D. è
investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione atti al conseguimento degli scopi sociali. Ad
esso compete approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
provvedere al reperimento degli introiti mediante la
determinazione della quota sociale annua e richiedere
contributi ad Enti o cercare altre risorse per fronteggiare le
spese ordinarie e straordinarie prevedibili.Il Tesoriere ha
ordinariamente la funzione di cassiere e cura la preparazione
del bilancio annuale dell'Associazione di concerto con i
consiglieri del C.D. I componenti del consiglio che non
interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni
consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Art.13 Il Presidente è responsabile dell'attività
dell'associazione, del suo coordinamento e della sua
organizzazione, dei rapporti esterni della rispondenza delle
attività, sia sul piano politico-culturale, sia sul paino
economico alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del
Consiglio Direttivo.Il Presidente ha poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per l'attuazione delle
iniziative. In particolare il Presidente potrà assumere
obbligazioni di qualunque genere, potrà riscuotere da
chiunque somme a qualsiasi titolo elargite all'Associazione e
per qualunque ammontare rilasciandone liberatoria quietanza
sia ai privati sia agli Enti Pubblici; potrà aprire conti
correnti presso banche, istituti di credito, Amministrazione
Postale e utilizzare gli eventuali scoperti che le banche, gli
istituti di credito o l'Amministrazione Postale dovessero
accordare; potrà emettere e girare assegni ed effetti
cambiari, effettuare qualsiasi operazione bancaria e su conti
correnti postali.La firma e la rappresentanza
dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spettano al
Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice
Presidente.
Art.14 Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre
membri effettivi e due supplenti con un mandato elettivo di
tre anni. Per il primo mandato sociale i membri del Collegio
sono scelti tra i Soci fondatori e successivamente tra tutti i
Soci. L'Assemblea dei Soci, dopo la nomina dei componenti il
Consiglio Direttivo, provvederà alla nomina dei cinque
componenti il Collegio di cui i primi tre eletti saranno
effettivi e i rimanenti supplenti. I tre membri effettivi
procederanno, nel loro seno, alla nomina del Presidente il
Collegio dei Revisori dei Conti. La Carica dei Revisori dei
Conti non comporta nessun emolumento. I Revisori dei Conti
possono essere rieletti e partecipano, senza diritto di voto
alle riunioni del C.D.
Art. 15 Il patrimonio o fondo comune dell'Associazione è
costituito dalle quote sociali versate dai soci e da ogni
altro contributo, lascito, donazioni e simili. Finchè
l'Associazione perdura il singolo Socio non può chiedere la
divisione del fondo comune e se il socio cessa di aderire
all'Associazione, per qualsiasi causa, non può ottenere una
separata liquidazione del fondo comune sul quale perde ogni
diritto.
VARIE
Art. 16 Per modificare lo Statuto occorre la presenza in
Assemblea della maggioranza semplice degli aventi diritto al
voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per
deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre in
Assemblea il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati. In caso di scioglimento dell'Associazione tutti i
beni, pagate le passività, saranno devoluti ad Enti culturali
o Associazioni riconosciute che svolgano attività o si
prefiggano scopi analoghi a quelli perseguiti
dall'Associazione.
Art.17 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto,
sarà provveduto mediante regolamento.
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